SCHEDA D’INTERVENTO 2.7 EX PINGUINO
Nel verbale l’Arch. Gilioli ricostruisce l’iter dell’area e dà le “proprie personali” spiegazioni.
Già all’inizio, nella “ricostruzione” dell’iter dal momento dell’inserimento, “dimentica” che dal 1996, epoca di approvazione del PRG, tutta l’area era classificata in modo analogo=uguale. Ad est della stessa, vi era un’altra area classificata TD (Tecnico Distributivo). Parte dell’area cortilizia originale era “bianca” senza classificazione tipo strada e parcheggi.
Il 06-12-1996 la G.P. di Parma con provvedimento n. 1.470, ha approvato il P.R.G. del Comune di Fidenza. L’area in oggetto e tutta quella vicina a nord ed ovest era classificata dal P.R.G. a “TCF “: “Zona residenziale di completamento frazionale” e regolata dall’Art. 24 dalle Norme Tecniche d’Attuazione .
Con la VARIANTE (prima) approvata con delib. C.C. n.7 del 30-01-2007 riporta una serie di dati e “costi”, peraltro mai oggetto di osservazione. Nella stessa delibera è riportato l’intervento dell’Assessore Antonini che spiega: i due interventi (ex Pinguino e Pizzola autoricambi) sono varianti ad iter distinti ed in particolare per l’attività Pizzola Autoricambi afferma “attiene il trasferimento con utilizzazione vincolata a tal fine dalla ditta Pizzola Autoricambi”
Questo passaggio è importante e documentato, quindi sarebbe importante farlo conoscere alla Commissione per poter decidere in “piena coscienza”. E’ importante, perché se l’utilizzazione è VINCOLATA all’autoricambi, come può poi “prestare” il proprio 30% all’Albergo per il loggiato?
Si prosegue, ricordando che la Soc. Pinguino” ha presentato in data 30 giugno 2009 richiesta di ulteriore Variante per portare i posti letto da 63 a 100. Diversamente dalla successiva delibera della G. C. n. 114/2010 del 01-06-2010, (nella stessa non era stata citata la data iniziale della richiesta), questa volta viene portata a conoscenza della Commissione, però non evidenzia che nove giorni dopo, (09 luglio 2009), viene presentato lo stesso progetto (coincidente come sagoma volumetrica), con la Variante richiesta (PdC 54/2009).
Nelle proprie note afferma che per le logge a diversi piani … “è verificata la conformità edilizia ed urbanistica” .
E’ un proprio pensiero, perché sin dall’origine la variante (zona ZCV2 Pizzola autoricambi) è nata come “utilizzazione vincolata” (vedasi illustrazione dell’Assessore Antonini) quindi solo per la propria attività, non per cederla temporaneamente ai “vicini” come invece è avvenuto; la Pizzola autoricambi non ha nella propria ragione sociale l’attività di “Albergo”.
Successivamente nella relazione, “compare” un nuovo documento della Soc. Pinguino, ove si comunicava il restringimento delle logge ad aperture, comprensive del telaio per le finestre. Prima del 15 dicembre 2010, tale documento, non è mai comparso in nessuna relazione o illustrato in sedute pubbliche.
E’ inoltre “spiacevole” e riduttivo leggere nel verbale della C.Urbanistica in merito alla Commissione per la Qualità Architettonica e per il paesaggio “il cui parere, come ben si sa, ha valore unicamente consultivo” Probabilmente, per relazioni illustrative, non “partigiane” dovrebbe avere, essendo istituita e nominata anche a livello regionale, un’apporto costruttivo ed indicativo della direzione da prendere per non “demolire e deturpare il paesaggio”, cosa avvenuta frequentemente negli ultimi anni a suon di varianti al PRG, quindi NON programmate in sede di studio globale del territorio del Comune di Fidenza, ma valutate impropriamente come “importanti riqualificazione delle aree “.
Quanto poi alle risposte all’osservazione dell’ Associazione Italia Nostra, sono tutte rivolte a dimostrare la loro “erroneità”.
Purtroppo le osservazioni, per avere il crisma della credibilità, andrebbero istruite da un soggetto terzo , possibilmente un legale con specializzazione urbanistica.
Risponderebbe probabilmente agli stessi punti in altro modo quale :
punto 2) nel regolamento edilizio le superfici accessorie non devono superare il 30%. Quindi erano ammissibili “solo” 450 mq. . Le altre superfici, essendo calcolate in altra sottozona”ZCV2” ed “esclusivamente al servizio” di una Ditta non erano concedibili. Quindi l’interpretazione data, modifica i parametri in modo rilevante, contrariamente a quanto affermato in risposta.
Punto 3) Ancora, nella risposta, dimentica ancora una volta che il precedente assessore e quindi il Consiglio Comunale, in sede di approvazione della scheda 2.7, stabilisce due iter distinti per le classificazioni, due intensità volumetriche distinte ma anche che la classificazione è “esclusivamente al servizio” del trasferimento della Pizzola Autoricambi. Questo “vincolo precedente” rende di fatto nullo tutto il ragionamento dell’Architetto. Infatti nella sua posizione non può modificare un vincolo indicato quando è in corso di approvazione dal Consiglio Comunale. Doveva eventuamente ritornare in Consiglio Comunale e farlo togliere , se riusciva.
Punto 4) Con “immediata tempestività” … è stato effettuato un sopralluogo. E’ il caso di ricordare che lo stesso Architetto era a conoscenza degli interventi realizzati, dal giorno 15 settembre 2010, giorno della Conferenza dei servizi; inoltre pochi giorni dopo le fotografie con diversi commenti erano già state pubblicate sul web . Era ben evidente che le chiusure delle logge erano già state effettuate durante la costruzione delle stesse. Cioè che non erano mai rimaste logge. Di più, con perfetto tempismo e solo il 15 dicembre , (dopo 90 giorni dalla segnalazione), compare la lettera con la quale la Società a giugno 2010 comunicava che avrebbe chiuso le logge. La stessa comunicazione non era stata data il 15 settembre (sempre successivo al giugno) durante la Conferenza dei servizi momento di segnalazione dello stato di luoghi con evidente atteggiamento di disistima nei confronti della Commissione stessa.
E’ sempre il caso di ricordare che il “loggiato” ristretto a finestra, è pure dotato già di falsotelaio per “rivestire” le “aperture ridotte”.
Punto 6) E’ vero che all’interno della scheda tra gli edifici inseriti nella stessa, non vale la Vl, ma è altrettanto vero ed univocamente riconosciuto dalla dottrina ed in giurisprudenza, che non è derogabile in nessun caso il D.M. 1444, richiamato nelle sentenze. Proprio recentemente è stato ancora ribadito con sentenze del Consiglio di Stato (Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2005 , n. 6909 e N. 07731/2010 REG.SEN) e sancito in casi analoghi:
violazione dell’art. 8 del d.m. n. 1444 del 1968, per essere il fabbricato di altezza superiore a quella delle costruzioni vicine (“… l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti…”); altra violazione sarebbe in relazione al già sopra invocato articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968, e cioè il superamento della distanza da tenere in conto in relazione alla altezza del fabbricato (“…Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa…”).
Punto 5 ) In tutta la risposta, non si entra mai nel “merito” della validità della delibera per i valori l’ICI evitando così il confronto. Tali valori, vengono regolarmente pagati dai Soggetti proprietari di tali aree, quindi sono valori confermati. Come sempre, mescola le carte, inserendo dati generali per far vedere che tra “monetizzazioni” (non obbligatorie ma scelte dai Soggetti), esecuzione di opere, (comunque obbligatorie a tutti) alla fine hanno un costo di circa 917.800 € comprendendo tuttavia nel conteggio anche la parte di pertinenza all'altro soggetto che non è in alcun modo toccato dai rilievi od osservazioni di Italia Nostra .
Si afferma infine che “la somma debba innanzi tutto inserirsi in un vasto programma di miglioramento e qualificazione dell’ingresso da ovest al Centro Urbano” esprimendo una opinabile valutazione come giustificazione.